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Carta d'Identità Elettronica (CIE)

A chi è rivolto

Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Cotronei, anche minorenni.

I non residenti nel Comune di Cotronei, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall'art.3, c.2, del r.d. n.n.773/1931, come modificato dall'art.40, c.2, lett.a) del d.L. n.1/2012).

In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.

I dati del titolare presenti sul documento sono:

  • Comune emettitore
  • Nome del titolare
  • Cognome del titolare
  • Luogo e data di nascita
  • Sesso
  • Statura
  • Cittadinanza
  • Immagine della firma del titolare
  • Validità per l’espatrio
  • Fotografia
  • Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
  • Genitori (nel caso di carta di un minore)
  • Codice fiscale
  • Estremi dell’atto di nascita
  • Indirizzo di residenza

Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Come fare

La CIE si può richiedere sin da 6 mesi dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. E’ necessario presentarsi con la vecchia carta di identità oppure la denuncia di smarrimento/furto, il codice fiscale e una fototessera. L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.

Cosa serve

·  carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).

·  1 fotografia formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d’identità sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.

I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può avariare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso.

inoltre:

  • Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.
  • Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe). Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori  per renderla valida per l'espatrio (atto di assenso); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Tutelare.
  • , il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la capacità genitoriale). In seguito all'entrata in vigore del d.L 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 deve essere indicato il nome dei genitori;
  • affidati ad un accompagnatore munito di attestazione di accompagnamento
  • affidati con dichiarazione di accompagnamento dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea).

Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE (con passaporto).

  • Per le persone con figli minori, il richiedente dichiara di avere l'assenso da parte dell'altro genitore avente la capacità genitoriale, di cui può anche essere, non obbligatoriamente, presentata l'autorizzazione scritta, in mancanza di dichiarazione del richiedente o di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio. L'atto di assenso può essere sostituito dal nulla osta del Giudice Tutelare.
  • Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.
  • In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.
  • In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.

Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fidefacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Tempi e scadenze

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.

Validità

La validità della CIE, invariata rispetto a quella della carta di identità tradizionale, è diversa a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di 3 anni;
  • 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;

La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

Nel caso di impedimento temporaneo a rilevare le impronte digitali (non a causa di un rifiuto da parte del cittadino), il documento avrà la durata limitata ad un anno.

Qualora l'impedimento alla rilevazione delle impronte non fosse temporaneo o evidente (come nel caso dell'amputazione di dati o mani), è possibile il rilascio del documento con la scadenza non ridotta ad un anno, previa presentazione di documentazione medica che attesti l'impedimento permanente.

Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.

I tempi di consegna del nuovo documento: si dovrà attendere per averlo

La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

La spedizione al domicilio del richiedente avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura di Poste Italiane.

Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente incaricata, e nel caso di inoltro presso un indirizzo privato, qualora al momento della consegna il cittadino non fosse presente verrà rilasciato un avviso nella cassetta delle lettere, sul quale è indicato un numero verde (803.160 servizio clienti di Poste Italiane) che sarà possibile contattare entro i primi 4 giorni dal rilascio dell'avviso. con il quale si potrà richiedere:

  • che l'invio venga nuovamente recapitato all'indirizzo del destinatario;
  • che l'invio venga messo a disposizione presso un ufficio postale.

Nel caso in cui non venisse fatta alcuna telefonata al numero verde, la CIE, a partire dal 6° giorno successivo al tentativo di consegna, potrà essere ritirata presso l'ufficio postale, dove rimarrà in giacenza per 30 giorni.

Trascorso anche tale periodo senza che il documento sia ritirato, verrà trasmesso al Comune dove rimarrà in giacenza sino al suo ritiro, e i tempi di trasmissione da Poste Italiane al comune non sono certi.

Sull'avviso di giacenza è anche indicato un codice di 12 cifre, con il quale è possibile effettuerà delle ricerche direttamente sul sito di Poste Italiane.

Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.

Quanto costa

Il costo della CIE, previsto in euro 22,50 , in contanti all’operatore dell’anagrafe al momento della richiesta e comprendono anche le spese di spedizione.

Di tale cifra 16,79 euro sono destinati allo Stato e 5,71 euro restano al Comune.

Nell’ipotesi di furto o smarrimento della CIE il costo è pari a euro 28 in  quanto sono dovuti doppi diritti di segreteria .

Casi particolari

Particolari casi di urgenza

L’Ufficio Anagrafe rilascia solo la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.

Il Ministero dell'Interno ha previsto che la carta d'identità cartacea “deve essere concessa per agevolare il cittadino in caso di effettiva necessità, solo in presenza di gravi motivi” (2013 - risposta a quesito). Anche in questo caso spetta al cittadino comprovare quale siano i gravi motivi.

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmenteTale possibilità sarà praticabile fino all’esaurimento dei documenti cartacei in dotazione al Comune, in quanto il Ministero degli Interni ne ha interrotto la fornitura.

Carta d'identità cartacea

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente. Quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio.

Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 AGOSTO 2026.

In attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Interno rispetto ai documenti che a tale data dovessero risultare ancora non scaduti, è comunque certo che da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Per il rilascio del documento cartaceo servono 3 fotografie formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d’identità sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.Nel documento non è necessaria l'indicazione dello stato civile, che può essere espressamente richiesta dall'interessato. La professione viene riportata solo presentando, al momento della richiesta di rilascio, apposito documentazione che la attesta.

Segni particolari: I segni particolari da indicare sono quelli che si possono riconoscere sulla fotografia: “neo sulla guancia sinistra” è un segno distintivo, “neo sulla caviglia destra” invece no, anche se potrebbe essere esibito senza mettere in mostra nulla di imbarazzante.
Appare evidente che “gemello” non è ricavabile dalla foto, né si può costringere l’interessato a portarselo sempre appresso per esibirlo assieme al documento; analogamente zingaro, handicappato o balbuziente non sono caratteristiche ricavabili dalla foto.
Anche se a volte il cittadino si infastidisce, non gli si rende un buon servizio a non indicare un segno molto evidente: se un piccolo neo o una minima cicatrice possono essere trascurati, una macchia vistosa, un neo molto grande, una cicatrice ben visibile possono creare problemi all’imbarco di un traghetto o di un aereo, se non riportati correttamente.

Costi: Il costo della carta d'identità cartacea è di Euro 5,68.

Richiedenti non residenti nel Comune di Cotronei

La carta d'identità può essere rilasciata anche da un Comune di verso da quello di residenza (è comunque obbligatorio che la persona sia iscritta nell'Anagrafe della popolazione di un Comune italiano).

Nel caso di rilascio da parte di un Comune diverso da quello di residenza, questo è possibile nel caso in cui la persona sia temporaneamente dimorante nel Comune.

Comune di dimora

Spetta al cittadino comprovare che è effettivamente, e non casualmente, dimorante nel Comune.

Rientrano in tale categoria tutti coloro che siano in grado di comprovare di essere temporaneamente dimoranti nel Comune: ricoverati in case di cura o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, temporaneamente ospiti di amici e parenti, in grado di comprovare tale condizione, coloro che hanno una sede di lavoro nel Comune, comunque tutti coloro che definiremmo dimoranti ma non ancora, per le più svariate ragioni, residenti. Pertanto deve essere acquisita la documentazione che comprovi l’effettiva dimora. Se nel caso dei ricoverati e domiciliati in strutture ciò sarà agevole, nel caso di chi è semplicemente ospite temporaneo di privati (ma anche in hotel o alloggi di varia natura) l’interessato dovrà produrre qualsiasi elemento oggettivo in grado di dimostrare la sua condizione particolare di temporaneamente dimorante.

Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione

Per le persone che per motivi di salute, eventualmente documentabili, non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE, con le modalità descritte alla seguente pagina di questo sito ( allegato cie a domicilio- modulo autentiche di firma). A tali persone non verranno prese le impronte digitali.

In questi casi il documento avrà la durata limitata ad un anno, a meno che non sia debitamente documentata tramite certificazione medica l’impossibilità permanente al rilascio delle impronte digitali.

Cittadini italiani residenti all'estero

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.
La richiesta può essere presentata da tali cittadini utilizzando la piattaforma "Prenota online" o il diverso canale messo a disposizione dall'ufficio consolare competente per territorio e consultabile sul suo sito internet.
Dalla richiesta alla data stabilita per l'appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari all'ufficio consolare per l'esecuzione del riscontro dei dati anagrafici e per la soluzione di eventuali disallineamenti.
Il giorno stabilito per l'appuntamento l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta, presentare una foto formato tessera e la ricevuta del pagamento del costo del documento.
Inoltre, ad eccezione dei minori di anni 12, occorre che l'ufficio acquisisca le impronte digitali e la firma, che sono registrate in sicurezza esclusivamente all'interno del microchip presente nella CIE.
Risulta indispensabile che l'atto di nascita dell'interessato sia stato già trascritto nei registri di stato civile del Comune di riferimento, in considerazione che gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.
Nell'ipotesi in cui i dati anagrafici non fossero completamente coincidenti, l'operatore consolare sospende la procedura di rilascio e invia la richiesta di convalida dei dati di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE che, verificati i dati e apportate eventuali modifiche, attribuisce il predetto codice attraverso il sistema ANPR. (collegare modulo ANPR )
Ultimata la procedura, i dati del cittadino sono inviati dal Consolato al centro di produzione nazionale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che produce materialmente il documento.
Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dalla richiesta in Consolato o dal perfeezionamento della pratica, e il richiedente potrà verificare il tracciamento della spedizione sul sito di Poste Italiane.

Il processo di emissione della CIE per i cittadini residenti all'estero presso il Comune, è attualmente in fase di elaborazione, pertanto a tali cittadini il Comune può rilasciare esclusivamente il modello cartaceo.

Procedure collegate all’esito

In considerazione che la ricevuta che viene rilasciata al momento della richiesta della CIE, è un documento di riconoscimento, al pari delle carte d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno (vedi Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 14/02/2018 e la Circolare n.9 del 16/07/2019), quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiera) o titoli di viaggio, in quanto la ricevuta, in particolare per i viaggi all'estero, non è riconosciuta come documento valdi per il viaggio e/o l'espatrio.

Ulteriori informazioni

  • Il rinnovo del documento può essere richiesto 180 giorni prima della data di scadenza. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.
  • La carta d'identità valida per l'espatrio NON riporta la scritta "non valida per l'espatrio".
  • Nella CIE non è prevista l’indicazione dello stato civile, della professione, dei segni particolari e del colore di occhi e capelli, che erano invece presenti nella versione cartacea.
  • Per sapere quali siano i paesi stranieri in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, è necessario informarsi presso le Questure o i Commissariati di P.S., o sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri.
  • I cittadini fisicamente impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe, possono contattare gli operatori per ottenere le informazioni e le modalità per ottenere il documento a domicilio. 
  • Una nuova carta d'identità può essere richiesta prima della scadenza di quella precedente, se vengono modificati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza), o in caso di smarrimento, furto o deterioramento. Nel caso di cambio di indirizzo, il documento non viene sostituito in quanto si tratta di dati non utili al riconoscimento della persona.
  • Dichiarazione per la donazione degli organi (COLLEGARE MODULO)Al momento della richiesta della carta d'identità, è possibile sottoscrivere la dichiarazione per la donazione dei propri organi.
  • Nel caso in cui la carta d'identità già scaduta sia stata smarrita o venisse rubata, si consiglia vivamente di farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto le normative prevedono che in alcuni casi il documento scaduto possa comunque essere utilizzato.

 

Cosa sono PIN e PUK e come utilizzarli

Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK.
Tali codici vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello.
La seconda parte è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE. Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere ai servizi digitali in rete, mediante Entra con CIE oppure quando si utilizza il documento con il Software CIE come descritto nel manuale d’uso di quest’ultimo.
Nel dettaglio, il codice PIN (Personal Identification Number) è necessario per abilitare l’accesso vero e proprio per il tramite della CIE mentre il PUK (Personal Unblocking Number) è necessario per sbloccare il PIN a seguito di tre tentativi errati di immissione, impostando, eventualmente, un nuovo valore.
Lo sblocco del PIN mediante il PUK è possibile da computer mediante il Software CIE e da smartphone mediante l’app CIE ID. Dieci tentativi errati di immissione del PUK durante la procedura di sblocco PIN, comportano il blocco irreversibile della CIE. Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile richiedere la ristampa cartacea anche della seconda metà dei codici, fornendo apposita delega all’operatore comunale. Il modulo di delega viene fornito da quest’ultimo che si serve della procedura telematica di ristampa messa a disposizione dal Ministero dell’Interno. PIN e PUK della CIE hanno lo stesso principio di utilizzo di quelli di una SIM per il cellulare.

Cie 3.0, tutti gli usi digitali della nuova carta d’identità

La carta d’identità elettronica (Cie) 3.0 è una piattaforma che va ben oltre l’accertamento dell’identità fisica. Dall’uso come token di autenticazione per SPID L3, al riconoscimento per la firma di un contratto, al controllo accessi su mezzi pubblici o badge, ecco perché Cie 3.0 è uno dei documenti più avanzati d’Europa.
Dal punto di vista funzionale, la CIE 3.0 (il numero si riferisce alla versione delle specifiche del chip) è una carta che permette l’accertamento dell’identità fisica e dell’identità digitale, in linea con quanto necessario per il riconoscimento in Europa. Ma è anche molto di più: grazie alla interfaccia NFC è infatti possibile usarla con smartphone e altri terminali di possibilità ed è conforme ai requisiti di sicurezza ICAO MRTD, a cui tutte le carte d’identità europee dovranno convergere tra circa due anni.

La funzionalità identità digitale della Cie 3.0

La funzionalità “Identità Digitale” è implementata dall’applicazione ECC IAS (European Citizen Card, Identification, Authentication, Signature).
Sulla carta è presente una chiave privata e un certificato di autenticazione X.509, con codice fiscale, nome e cognome del titolare. Il certificato è firmato dalla Certification Authority (CA) del Ministero dell’Interno, presente nelle liste di autorità di certificazione pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
La CIE potrà essere utilizzata come strumento di identità digitale LoA4 (ISO 29115) per usufruire di servizi erogati dagli altri stati membri. Con la CIE si realizza così uno strumento di identità digitale equivalente a uno SPID L3 in cui il legame tra la persona fisica, i suoi dati anagrafici e l’identità digitale viene formato e garantito in piena sicurezza dallo Stato.

La Cie 3.0 e Spid

Oltre a realizzare uno strumento di identità digitale in sé, la CIE è anche utilizzabile come token di autenticazione per SPID L3, poiché basata su certificati digitali e chiavi private sicuramente memorizzate.Il processo di federazione degli erogatori di servizi è estremamente semplice, in quanto il sistema si presenta come un identity server SAML 2, compatibile SPID.Allo scenario accennato sopra, se ne aggiungono diversi altri, come ad esempio:

  • CIE come secondo fattore di autenticazione su mobile: in presenza di credenziali già assegnate ad un utente nel contesto di un’organizzazione, la carta può essere utilizzata per generare una One Time Password (OTP): non vi è più bisogno di creare un oggetto fisico per timbrare, è sufficiente rendere disponibile un’applicazione che utilizza il codice fiscale per collegare le credenziali fornite dall’azienda al certificato della CIE.
  • CIE per l’autenticazione su desktop e mobile: sebbene i contenuti in Internet vengano sempre più spesso consumati via mobile, vi sono alcuni casi in cui l’interazione avviene da desktop. In questi casi, si può utilizzare lo smartphone come un lettore NFC “collegato” al desktop tramite un meccanismo di push-notification che invoca un’applicazione in grado di interagire con la CIE. Una possibile applicazione è quella di poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione che, in alcune situazioni (ad esempio, si pensi all’iscrizione dei figli a scuola), richiedono l’inserimento di molti dati da tastiera, operazione scomoda da smartphone.
  • On-boarding digitale: processo di fondamentale importanza per il successo sul mercato nel settore bancario e fintech in cui vi è una forte spinta alla digitalizzazione dei servizi, al fine di proporre ai clienti offerte sempre più mirate e personali. La CIE può giocare un ruolo importante per il riconoscimento certo e l’acquisizione dei dati per la sottoscrizione di un contratto.

Nonostante si sia riconosciuta la centralità dell’uso combinato della CIE 3.0 con dispositivi mobili grazie all’interfaccia NFC, il Poligrafico ha reso disponibili anche dei middleware per diversi sistemi operativi per permettere l’utilizzo di lettori NFC che si collegano al computer via porta USB.

Servizi PINless

La CIE 3.0 è utilizzabile anche in scenari ‘PINless’ dove il tipo di applicazione non richiede l’inserimento di un PIN, come ad esempio per controllo accessi o trasporto pubblico. Nel chip è presente il NIS (Numero Identificativo Servizi), leggibile liberamente e associato al codice fiscale nel sistema di emissione. Se è richiesta maggiore sicurezza, il NIS può essere usato in modalità ‘autenticata’, mediante la verifica di una firma dinamica.

La CIE come firma digitale

Tra le varie funzioni si può usare la CIE per firmare digitalmente, nei formati PAdES e CAdES; la procedura è diversa a seconda che si utilizzi un computer fisso o un dispositivo
mobile. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi a questo link.

Garanzia dei dati richiesti per l'emissione della CIE

L'emissione della CIE richiede la rilevazione di numerosi dati, molti dei quali già nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, quali quelli anagrafici o il codice fiscale, ma vengono obbligatoriamente raccolti anche dati biometrici, quali la firma e, soprattutto, le impronte digitali.

La sicurezza relativa alla raccolta, gestione e conservazione di tali dati, è garantita a livello normativo dalle disposizioni contenute dal decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015, nel quale, in particolare nell'allegato B, sono contenute le modalità tecniche per l'emissione della CIE.

Al riguardo si è espresso in più riprese il Garante della Privacy, in particolare con il parere del 17/12/2015, a cui si rimanda.

Firma con CIE - CIESign

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). Le tipologie di firma consentite sono:

  • PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
  • CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.

Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), e conoscere il PIN. Attualmente sono disponibili due modalità di firma:

  • Desktop” – la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il “Software CIE“. La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
  • Mobile” – la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” (disponibile su Google Play e App Store) che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.

Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite
e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.

La firma con CIE è regolamentata dalla normativa italiana e riconosciuta dalle Pubbliche Amministrazioni che ne consentono l’uso.

Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE guarda il Tutorial CieSign

Trasparenza

Modalità di avvio

A richiesta dell'interessato

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

Il documento viene rilasciato a vista, 30 giorni nel caso in cui fosse necessario fare l'identificazione del richiedente e raccoglierne la firma a domicilio

Tempo medio

Di norma circa 10-15 minuti.
Nel caso fossero necessarie attività a domicilio, i tempi vengono concordati con gli interessati

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio della ricevuta di richiesta della CIE; la CIE vera e propria verrà consegnata al domicilio indicato dal richiedente tramite servizio di consegna postale.

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Responsabile del settore

Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Il richiedente al momento della presentazione della richiesta deve presentare un documento di riconoscimento; per i minori di età il riconoscimento viene fatto dal genitore o tutore.

Strumenti di tutela

Vedi la seguente pagina di questo sito

Per l’informativa privacy vedi la seguente pagina di questo sito

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del settore

 

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3. 
  • LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.  
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.  
  • DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.  
  • DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.  
  • DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.  
  • DECRETO 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.  
  • DECRETO 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  
  • DECRETO 16 luglio 2020,n° 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.
  • d.P.R. n.445/2000

Art.4 del Regolamento UE 2019/1157

Ultima modifica: venerdì, 01 marzo 2024

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