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Il Rilascio della Carta d'Identità Valida per l'Espatrio

La libertà di espatrio e le condizioni ostative

Il principio della libertà di espatrio è subordinato al possesso del passaporto, disciplinato dalla L. n. 1185/1967, che definisce le casistiche per le quali non è consentito l’ottenimento del documento:

  • a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare;
  • b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
  • d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  • e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  • g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

La carta d’identità come documento che consente l’espatrio

La carta d’identità è disciplinata dall’articolo 3 del r.d. n. 773/1931 come documento avente la funzione di consentire l’identificazione del titolare. L’articolo 288 r.d. n. 635/1940 ha specificato che la carta d’identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia e chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

Con le modifiche apportate dapprima con l’articolo unico della L. n.224/1963, e successivamente con l’articolo 10 del d.P.R. 1656/1935, è stata definita la funzione di titolo valido per l’espatrio negli Stati dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Il d.P.R. n. 649/1974 ha disciplinato l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio. Per effetto dell’articolo 1 di tale norma l’interessato che intenda giovarsi della equipollenza della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, un’apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’articolo 3, lettere a), b), d), e), e g) della L. n. 1185/1967. In mancanza della sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra l’autorità che provvede al rilascio del documento deve apporre sullo stesso l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.

Il Ministero degli affari esteri con circolare n. 6/1975 ha sostenuto inoltre che i comuni – a differenza di quanto avviene relativamente ai passaporti per le questure e per gli uffici consolari – non sono tenuti a verificare l’inesistenza delle cause ostative, ma devono subordinare il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio unicamente all’avvenuta sottoscrizione della dichiarazione dell’inesistenza di cause ostative da parte dell’interessato, che in tal modo se ne assume la responsabilità.

Tale concetto è stato confermato anche dal Ministero dell’interno con circolare n. 47854/1975.

Pertanto, sulla base di tali disposizioni, nel rilascio del documento a coloro che hanno figli di minore età, viene solo richiesta una dichiarazione sostitutiva e nulla più. Il Ministero dell’interno con la circolare n. 7 del 19 aprile 1993 ha infatti affermato che la persona coniugata con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto. La disciplina prevista per il rilascio del passaporto non si applica integralmente alla carta d’identità, in quanto ai fini dell’equipollenza viene richiesta soltanto la sottoscrizione della dichiarazione, per cui la responsabilità di quanto affermato è a totale carico dell’interessato e nessuna conseguenza può derivare a carico degli operatori comunali.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

Condizioni per ottenere il documento

Il rilascio della carta d’identità all’interdetto

Richiesta del tutore

Il rilascio della carta d’identità all’inabilitato

Richiesta da parte dell’interessato assistito dal curatore al momento della dichiarazione circa l’assenza di cause ostative

Il rilascio della carta d’identità al beneficiario di amministratore di sostegno

Generalmente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha diritto ad ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio senza necessità di alcun assenso da parte dell’amministratore, a meno che nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia prevista l’assistenza necessaria o la rappresentanza da parte di questi

Il rilascio della carta d’identità a coloro che sono in stato di incapacità naturale

E' possibile fare ricorso all’istituto dell’impedimento temporaneo alla dichiarazione , per cui la richiesta di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio e la relativa dichiarazione circa l’assenza di cause ostative possono essere effettuate dal coniuge, o in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado

Il rilascio della carta d’identità agli impossibilitati a firmare e ai non vedenti

La persona impossibilitata a firmare potrà rendere verbalmente la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio.

L'assenso all'espatrio del minore di età

E' necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori

La decadenza, la limitazione e la sospensione della responsabilità genitoriale

Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale, la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio potrà essere formulata autonomamente dall’altro genitore, senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione.

Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento esclusivo

Occorre sempre richiedere l’assenso di entrambi i genitori.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento rafforzato o super-esclusivo

Se il provvedimento del giudice ha disposto che il genitore affidatario possa adottare autonomamente solo le decisioni di maggiore interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che vengono appositamente indicate nel provvedimento, se il provvedimento non contiene un’indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per l’espatrio, occorra necessariamente acquisire l’assenso del genitore non affidatario.

Se il provvedimento del giudice ha disposto che il genitore affidatario possa adottare autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse del minore, si ritiene sufficiente acquisire l’assenso del genitore affidatario.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento famigliare

Occorre acquisire l’assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l’assenso da parte dei soggetti affidatari.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo

La richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l’assenso da parte dei soggetti affidatari.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore adottato in casi particolari

La richiesta del documento deve essere fatta dall'adottante e, nel caso questi sia coniugato, anche dal coniuge.

L'assenza o l'interdizione di uno dei genitori

Per l’ottenimento della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell’altro genitore.

La minore età di uno o di entrambi i genitori

La norma in questione non prevede alcuna limitazione circa l’età minima che deve avere il genitore per poter esercitare la responsabilità genitoriale; pertanto, la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere rilasciata dal genitore anche se minorenne.

La morte del genitore

La richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio dovrà essere presentata dal genitore superstite.

 

 

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti che devono concedere l'autorizzazione all'espatrio, non lo faccia per qualsiasi ragioneè sempre possibile richiedere l'intervento del Giudice Tutelare.

Il rilascio della carta d’identità all’interdetto

La procedura di interdizione è prevista per quei soggetti che, a causa di malattia o per altri motivi, si trovano in una condizione abituale di infermità di mente tale da renderli totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi.

L’interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici analoga a quella in cui si trova il minore. Con la sentenza che dichiara l’interdizione viene disposta la nomina di un tutore, con il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

La sentenza d’interdizione giudiziale o il provvedimento di nomina del tutore provvisorio conferisce al tutore il potere di compiere gli atti spettanti al soggetto incapace, a cui si sostituisce.

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio in favore dell’interdetto, il tutore è l’unico soggetto competente a formulare la richiesta del documento e a sottoscrivere la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative.

L’articolo 5 del d.P.R. n.445/2000 prevede infatti che se l’interessato è soggetto a tutela, le dichiarazioni sono sottoscritte dal tutore. L’eventuale mancato assenso da parte del tutore all’ottenimento del documento valido per l’espatrio può essere superato solamente dall’autorizzazione del giudice tutelare.

In ogni caso la firma sul modulo di riepilogo della carta d’identità elettronica (che poi dovrà essere scansionata per essere riprodotta sul documento) dovrà essere apposta esclusivamente dall’interessato, se in grado di firmare, e non dal tutore.

Il rilascio della carta d’identità all’inabilitato

Nel caso in cui si sia in presenza di un’infermità mentale, ma la stessa non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, è prevista l’inabilitazione. Il soggetto inabilitato può compiere da solo gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore.

La sentenza che dichiara l’inabilitazione giudiziale provvede anche alla nomina del curatore. La sentenza d’inabilitazione giudiziale o il provvedimento di nomina del curatore provvisorio conferisce al curatore il potere integrare la volontà dell’inabilitato senza sostituirsi allo stesso.

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, è sufficiente la richiesta da parte dell’interessato, non essendo più richiesto l’assenso da parte del curatore.
Tuttavia il curatore dovrà assistere l’interessato al momento della dichiarazione circa l’assenza di cause ostative. L’articolo 5 del d.P.R. n.445/2000 prevede infatti che se l’interessato è soggetto a curatela, le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.

Il rilascio della carta d’identità al beneficiario di amministratore di sostegno

La L. n. 6/2004 ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

L’articolo 404 del Codice civile, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

L’amministrazione di sostegno costituisce uno istituto nuovo che si aggiunge a quelli già esistenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, e che rispetto a questi rappresenta uno strumento più duttile, in modo da rispettare e valorizzare la residua capacità di agire della persona con disabilità.

La nomina dell’amministratore di sostegno è fatta dal giudice tutelare con un decreto immediatamente esecutivo, dopo un procedimento simile a quello previsto per l’interdizione; tale decreto indica espressamente gli atti per i quali la persona deve essere assistita o rappresentata dall’amministratore. Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire con riguardo a due categorie di atti: gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana di cui all’articolo 409 del Codice civile e gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

In ogni caso il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha diritto ad ottenere il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio senza necessità di alcun assenso da parte dell’amministratore.

Generalmente il decreto di nomina prevede l’assistenza o la rappresentanza da parte dell’amministratore di sostegno limitatamente a determinati atti aventi riflessi di natura patrimoniale, per cui si ritiene che il beneficiario possa autonomamente formulare la richiesta di carta d’identità e dichiarare contestualmente l’assenza di cause ostative all’espatrio. Tuttavia, è al momento della richiesta di rilascio del documento, è richiesta la visione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno al fine di escludere che sia prevista l’assistenza necessaria o la rappresentanza da parte dell’amministratore di sostegno anche per le istanze o le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In presenza di tali indicazioni la richiesta del documento e la relativa dichiarazione potranno essere rese, rispettivamente, dall’interessato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, o direttamente da quest’ultimo.

Il rilascio della carta d’identità a coloro che sono in stato di incapacità naturale

In certi casi il richiedente, pur non risultando interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno, non riesce a rendere in modo pienamente consapevole la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio.

L’incapacità naturale è disciplinata dall’articolo 428 del Codice civile e concerne la situazione di un soggetto che, pur non essendo legalmente incapace, sia comunque per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento del compimento di un determinato atto.

La giurisprudenza ha elaborato la definizione di “incapacità naturale”, affermando che tale incapacità non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che “il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia d’interdizione” (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 1444/2003).

In mancanza di una sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione o di un decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, gli eventuali impedimenti “naturali” manifestati dall’interessato devono essere necessariamente considerati transitori, non potendo in nessun caso il funzionario incaricato effettuare valutazioni cliniche circa le condizioni di salute del medesimo o formulare giudizi prognostici sull’evoluzione delle eventuali patologie da cui è affetto.
In questi casi si può fare quindi ricorso all’istituto dell’impedimento temporaneo alla dichiarazione introdotto dall’articolo 4, comma 2, n. 445/2000, per cui la richiesta di rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio e la relativa dichiarazione circa l’assenza di cause ostative possono essere effettuate dal coniuge, o in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. La norma citata infatti prevede che “la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante”.

Anche in questo caso la firma sul modulo di riepilogo della carta d’identità elettronica dovrà comunque essere apposta esclusivamente dall’interessato, sempreché sia in grado di firmare.

Il rilascio della carta d’identità agli impossibilitati a firmare e ai non vedenti

La persona impossibilitata a firmare potrà rendere verbalmente la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l’espatrio. In questo caso trova applicazione l’istituto previsto dall’articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 per cui il dipendente delegato al rilascio della carta d’identità, previo accertamento dell’identità del dichiarante, dovrà attestare che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento alla sottoscrizione.

Ovviamente la persona che rende la dichiarazione non deve essere interdetta o inabilitata e deve avere la piena capacità di intendere e di volere; in caso contrario occorre fare riferimento a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

Pere la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, si rimanda a quanto previsto alla pagina di questo sito.

L'assenso all'espatrio del minore di età

È necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore in quanto le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare l’articolo 316 del Codice civile per cui “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (…)”.

Tale conclusione è avvalorata anche dal Ministero dell’interno nella circolare n. 15/2011, relativa al rilascio della carta d’identità ai minori, laddove si prevede la necessità dell’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e trova indiretta conferma nell’articolo 4 del d.m. 23 dicembre 2015 (recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”) e in particolare dal comma 3-bis aggiunto per effetto del d.m. 31 gennaio 2019 il quale prevede che “La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”.

L’ipotesi sopra esaminata è quella più ricorrente, nella quale la responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori ed entrambi acconsentono al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al figlio minorenne; manca tuttavia una disciplina specifica che vada a disciplinare tutte le casistiche diverse nelle quali l’individuazione dei soggetti che devono prestare il proprio assenso si presenta maggiormente complicata.

Si ritiene in questi casi che possano trovare applicazione per analogia le disposizioni contenute nella lettera a) dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 previste per il rilascio del passaporto, per cui:

  • per coloro che sono sottoposti alla responsabilità genitoriale ma affidati a persona diversa dai genitori, occorre sia l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sia della persona affidataria;
  • per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria, è necessario l’assenso del tutore;
  • per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria e affidati a persona diversa dal tutore, occorre l’assenso sia del tutore sia della persona affidataria.

In mancanza di uno degli assensi previsti sopra, si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il Tribunale di Vercelli con decreto del 12 dicembre 2014 ha evidenziato che “il provvedimento con cui il giudice tutelare supera e vanifica il diniego al rilascio del passaporto, opposto dall’altro genitore, è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio. Tale provvedimento, pertanto, è legittimamente emesso nel caso in cui il mancato assenso dell’altro genitore sia meramente pretestuoso ovvero nel caso in cui l’espatrio del richiedente non contrasti con l’interesse della prole”.

del Ministero degli affari esteri ha emanato alcune direttive in merito alla corretta applicazione dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 (vedi in Tribunale di Milano, sez. IX, decreto del 25/07/2014), in cui ha affermato la necessità di acquisire l’atto di assenso da parte di entrambi i genitori ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale.
L’assenso al rilascio del documento valido per l’espatrio deve pertanto essere attuale, e non può pertanto essere utilizzato l’assenso già espresso al momento del rilascio della precedente carta d’identità, nemmeno nel caso in cui ci si appresta a rifare il documento dopo breve tempo a seguito di furto, smarrimento o deterioramento. Allo stesso modo, si ritiene che anche l’autorizzazione del giudice tutelare eventualmente richiesta debba essere attuale, proprio in funzione delle mutevoli circostanze che possono comportare anche valutazioni diverse.

L’assenso una volta prestato dal genitore si presume rimanga tale per tutto il periodo di validità del documento, sempre che non intervenga successivamente un ripensamento di quell’assenso precedentemente manifestato.

La giurisprudenza ha affermato che i rapporti tra genitori e figli devono ritenersi variabili nel tempo per ragioni diverse, per cui nulla vieta che l’eventuale assenso espresso precedentemente possa essere rivisto (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, nella sentenza dell’8 giugno 2007, n. 1068).

L’articolo 11 della L. n. 1185/1967 prevede il ritiro del passaporto nei casi in cui sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. L’intervenuto dissenso di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale integra una causa ostativa che avrebbe impedito il rilascio del documento valido per l’espatrio al minore. In base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 11 della L.n. 1185/1967, si deve ritenere che la revoca del consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale integri di per sé una causa legittimante il ritiro del passaporto rilasciato in favore del figlio minore, potendo l’intervenuto dissenso essere superato, al pari del mancato consenso al rilascio del passaporto, solo dall’autorizzazione del giudice tutelare, cui spetta di valutare se il rilascio del passaporto corrisponda o meno all’interesse del figlio minore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 5396).

Nel caso di revoca dell’assenso all’espatrio relativamente alla carta d’identità, occorre tuttavia evidenziare che il comune non ha competenza in merito. L’articolo 2 del d.P.R. n. 649/1974 dispone infatti che nei casi in cui è previsto il ritiro del passaporto, le questure in Italia e le autorità diplomatiche e consolari all’estero provvedono ad apporre sulla carta d’identità l’annotazione “documento non valido ai fini dell’espatrio”. A tal fine le predette autorità devono notificare all’interessato un atto indicante l’obbligo di esibire per l’annotazione la carta d’identità, con diffida a non utilizzare il documento per l’espatrio e con l’avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 24 della L. n. 1185/1967.

Se al minore è stata rilasciata una carta d’identità elettronica, sulla medesima non potrà essere apposta l’inibitoria all’espatrio e dovrà inevitabilmente essere ritirata a cura della questura o dell’autorità consolare, così come avviene per il passaporto.

La decadenza, la limitazione e la sospensione della responsabilità genitoriale

La decadenza, la limitazione e la sospensione della responsabilità genitoriale

La decadenza della responsabilità genitoriale può essere pronunciata ai sensi dell’articolo 330 del Codice civile dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La medesima autorità può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, quando siano cessate le ragioni iniziali e sia escluso ogni pericolo di arrecare pregiudizi nei confronti del figlio.

Qualora il comportamento del genitore non sia tale da comportare la pronuncia di decadenza, ma appare comune pregiudizievole per il figlio, l’articolo 333 del Codice civile prevede che il giudice possa adottare i provvedimenti convenienti e possa anche disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore. Si tratta di provvedimenti aventi un contenuto variabile che possono determinare limitazioni più o meno ampie della responsabilità genitoriale. In ogni caso si tratta di provvedimenti temporanei, in quanto possono essere revocati dal giudice in qualsiasi momento.

La perdita della responsabilità genitoriale può anche derivare ex lege, come pena accessoria rispetto ad una sentenza di condanna penale. Gli articoli 32 e 34 del Codice penale stabiliscono che la legge determina i casi nei quali alla condanna deriva la decadenza della responsabilità genitoriale, non lasciando pertanto alcun margine di discrezionalità al giudice.

Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale ex articolo 330 del Codice civile o di decadenza quale pena accessoria ad una condanna penale ex articolo 32 del Codice penale, la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio potrà essere formulata autonomamente dall’altro genitore, senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione.

Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 del Codice civile, trattandosi di atti a contenuto indeterminato, occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento esclusivo

La L. n. 54/2006 ha introdotto la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in presenza di crisi della coppia genitoriale e dell’impossibilità di proseguire la convivenza. Tuttavia, in determinati casi, il giudice può ritenere che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore e disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

L’articolo 337-quater del Codice civile dispone che “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.

In sostanza l’affido esclusivo determina solo una diversa distribuzione dell’esercizio della responsabilità, non intaccandone la titolarità, che resta in capo ad entrambi i genitori.

Nell’affidamento monogenitoriale l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è richiesto solo per le scelte di maggiore interesse per i figli, fra cui rientra la decisione circa la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, così come affermato dal Ministero dell’interno nella circolare n. 7/1993.

In presenza di una richiesta di documento d’identità con validità per l’espatrio nel caso di minore affidato in via esclusiva ad uno dei genitori occorre sempre richiedere l’assenso di entrambi i genitori. Qualora non fosse possibile ottenere l’assenso del genitore non affidatario, si rende necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.

Tale conclusione trova conferma nella circolare del Ministero dell’interno n. 7/2012, nella quale si richiama un parere del Ministero della giustizia reso in riferimento al rilascio del passaporto, per cui, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli conviventi o affidati ad uno solo dei genitori, ottenere l’assenso di entrambi i genitori. Il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all’espatrio (articolo 16 della Costituzione) si pone il limite della tutela dei minori (articolo 30 della Costituzione) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento rafforzato o super-esclusivo

Si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale, nel quale il giudice oltre a disporre l’affidamento esclusivo, attribuisce al genitore affidatario anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.

La fonte che consente l’affidamento super-esclusivo è da ricercarsi nell’articolo 337-quater del Codice civile e in particolare nell’inciso “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Tale norma conferma che il giudice può derogare al regime di affidamento esclusivo e determinare una modalità di affidamento ancora più stringente, estromettendo praticamente il genitore non affidatario anche dalle scelte di maggior interesse per il figlio. Il genitore non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale, pur perdendone di fatto l’esercizio, e conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice “quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. In sostanza si assiste ad un differimento temporale dell’intervento del genitore sulle questioni più rilevanti: non più al momento di assumere la decisione, ma successivamente in funzione di vigilanza e di controllo sulle scelte operate dal genitore affidatario, con la possibilità di attivare lo scrutinio giudiziale qualora ritenga tali decisioni contrarie all’interesse del figlio.

In un tale contesto la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (ordinanza del Tribunale di Milano , sz.IX, 20/03/2014).

Come comportarsi in questi casi nel caso di richiesta del documento valido per l’espatrio da parte del solo genitore affidatario?

La risposta non è semplice e non può prescindere da un’analisi accurata del provvedimento del giudice che ha disposto l’affidamento super-esclusivo, in considerazione proprio della duttilità di tale istituto. Nell’affidamento super-esclusivo infatti il giudice può disporre:

  1. che il genitore affidatario possa adottare autonomamente solo le decisioni di maggiore interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che vengono appositamente indicate nel provvedimento;
  2. che il genitore affidatario possa adottare autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse del minore.

Nel primo caso si ritiene che, se il provvedimento non contiene un’indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per l’espatrio, occorra necessariamente acquisire l’assenso del genitore non affidatario o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.

Nel secondo caso invece si ritiene che il giudice abbia voluto concentrare ogni aspetto decisionale in capo al genitore affidatario, estromettendo completamente l’altro genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale, pur conservandone la titolarità. In tale caso si ritiene sufficiente acquisire l’assenso del genitore affidatario.
Si tratta comunque di decisioni che dovranno essere assunte una volta che sia stato possibile valutare nel dettaglio il provvedimento del giudice.

E' necessario tenere presente che in tutti i casi nei quali vi sia un provvedimento del giudice che dispone l'affidamento esclusivo o super-esclusivo e la decadenza della capacità genitoriale, il funzionario incaricato del rilascio del documento, potrebbe ritenere necessario richiedere alla Cancelleria del Tribunale se vi siano ricorsi pendenti o se siano stati prodotti altri provvedimenti che potrebbero rendere indispensabile il consenso dell'altro genitore.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento famigliare

L’articolo 2 della legge n. 184/1983 ha previsto che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l’affidamento ad una famiglia, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.

Gli affidatari hanno l’esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente agli ordinari rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie.

Nel caso di richiesta della carta d’identità con validità per l’espatrio occorre acquisire l’assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l’assenso da parte dei soggetti affidatari a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 1185/1967. In mancanza di uno degli assensi prescritti si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. In ogni caso è importante prendere visione e analizzare il provvedimento di affidamento in modo da individuare chiaramente le diverse figure, le relative competenze e le eventuali prescrizioni.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo

L’articolo 19 della L. n. 184/1983 prevede che durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale e il tribunale per i minorenni nomina un tutore, oltre ad adottare gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. Lo stato di adottabilità cessa in seguito all’adozione o per il raggiungimento della maggiore età.

Fin quando il minore è in stato di adottabilità e anche nel periodo di affidamento preadottivo, la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l’assenso da parte dei soggetti affidatari; in mancanza si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore adottato in casi particolari

L’articolo 44 della L. n. 184/1983 prevede, accanto all’adozione “legittimante”, quattro tipologie di adozioni in casi particolari, applicabili nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:

  • l’adozione da parte di parenti fino al sesto grado o di persone legate da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • l’adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  • l’adozione del minore portatore di handicap, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • l’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo.

Il successivo articolo 48 dispone che, se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L’effetto più rilevante dell’adozione in casi particolari è l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale in capo all’adottante, il quale assume nei confronti del minore gli obblighi di cui all’articolo 147 del Codice civile (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale).

L’articolo 50 prevede che nel caso in cui venga meno la responsabilità genitoriale da parte dell’adottante, il genitore biologico può riprenderne l’esercizio solo previa specifica autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni.

Dal combinato disposto degli articoli 48 e 50 del d.lgs. n. 184/1983 emerge che il genitore “biologico” perde l’esercizio della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per il caso in cui sia coniugato con l’adottante. Tale assunto è compatibile con il principio per cui, nel disciplinare tale istituto che comporta il mantenimento del legame fra l’adottato e la famiglia di origine, il legislatore ha inteso concentrare l’esercizio della responsabilità in capo alla coppia coniugata, evitando eventuali conflitti tra il genitore adottivo ed il genitore biologico.

In questo caso la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio dovrà essere effettuata dai due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (quindi dall’adottante e dal genitore coniugato con l’adottante), non essendo richiesto l’assenso da parte dell’altro genitore.

L'assenza o l'interdizione di uno dei genitori

L’articolo 317 del Codice civile dispone che “nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. In presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerta l’esistenza di uno di tali adempimenti, ferma restando la titolarità congiunta della responsabilità genitoriale, l’esercizio si viene a concentrare in capo ad uno solo dei genitori.

Nel caso in cui sia esibita una sentenza passata in giudicato con la quale è dichiarata l’assenza del genitore, la richiesta della carta d’identità con validità per l’espatrio può essere avanzata autonomamente dal genitore presente.

L’incapacità all’esercizio della responsabilità genitoriale può dipendere anche da uno stato di interdizione, per cui il genitore interdetto, pur rimanendo titolare della responsabilità genitoriale, non può tuttavia esercitarla. Anche in questo caso per l’ottenimento della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell’altro genitore.

La minore età di uno o di entrambi i genitori

uno o di entrambi i genitori

Nel nostro ordinamento l’acquisto della capacità di agire, che normalmente avviene con il compimento del diciottesimo anno di età, in alcuni casi può essere anticipato, come nel caso dell’emancipazione o del riconoscimento di filiazione.

L’articolo 316 del Codice civile stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. La norma in questione non prevede alcuna limitazione circa l’età minima che deve avere il genitore per poter esercitare la responsabilità genitoriale.

Tali conclusioni sono state confermate dall’ordinanza del Tribunale di Modena in data 16/10/2017 con la quale è stata riconosciuta la piena capacità di agire della madre sedicenne e la sua capacità a decidere e disporre anche nell’interesse della figlia minore in piena autonomia.

La morte del genitore

Nel caso di morte di un genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale viene concentrato sul genitore superstite. In tal caso, laddove il decesso risulti dagli atti anagrafici o dagli atti di stato civile in possesso dell’ufficio, sarà sufficiente acquisire la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio da parte dell’unico genitore vivente. Laddove invece tale evenienza non sia documentata agli atti dell’ufficio, sarà necessario integrare la richiesta con apposita dichiarazione sostitutiva circa il decesso del genitore.

Ultima modifica: giovedì, 29 febbraio 2024

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