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A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Chi può presentare

La denuncia di nascita (Dichiarazione di nascita) può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;

  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro.

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

L’utilizzo del cognome materno

Prima della sentenza della Corte costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.

Vedi la sentenza della Corte Costituzionale sul cognome materno

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate

La cittadinanza del neonato

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti"

Come fare

Dove ci si deve rivolgere

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Cosa serve

Documentazione necessaria

  1.  documento d'identità del dichiarante/i
  2.  attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto
  3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento

Quanto costa

Nessuno

Vincoli

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;

può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Riconoscimento di nascituro

Per il riconoscimento prima del parto del figlio concepito, da parte di genitori che non siano coniugati, si rimanda all'apposita pagina

Ulteriori informazioni

Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine

La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.

Gli stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia sono:

  • Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
  • Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
  • Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
  • Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
  • Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
  • Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
  • Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
  • Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
  • Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
  • Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
  • San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
  • Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
  • Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
  • Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
  • Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).

Trasparenza

Modalità di avvio

A domanda degli interessati, anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

L'atto di nascita deve essere formato nel momento in cui viene fatta la dichiarazione

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Formazione dell'atto di nascita

Responsabile del procedimento

Alessia Nisticò

Federica Bevilacqua

Responsabile del Settore

Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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