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Autentica di firma: atti previsti dal codice di procedura penale

Il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal Sindaco possono autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati.

A chi è rivolto

Alle persone che devono autenticare una firma per gli atti per il quale il codice di procedura penale prevede tale formalità.

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

L'art.39 del d.Lgs. n.271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", prevede che il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco possono autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati (c.d. “procura alle liti”).

Va posta particolare attenzione al fatto che l’atto di cui si richiede l’autentica sia effettivamente previsto dal codice di procedura penale.

Può trattarsi anche di autentica di sottoscrizione del mandato all’avvocato per la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale (art. 185 Codice penale e art. 100 codice di procedura penale).

La norma in oggetto fa riferimento al “funzionario delegato dal sindaco” che tuttavia deve ritenersi equivalente al “funzionario incaricato dal sindaco” ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.

Si ritiene altresì che non sia autenticabile la nomina ad un difensore di fiducia conferendogli procura speciale ai sensi dell'art.39 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, in quanto tale autentica non è prescritta dalla normativa. La conferma è data dalla recente sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 57546 la quale prevede: «L’art. 96 c.p.p. dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata.

La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.

D’altronde, l’art. 39 disp. att. c.p.p., prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo posta. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata».

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Cosa serve

Deve essere presentata la documentazione da sottoscrivere, relativa al procedimento penale.

Cosa si ottiene

L'autentica della sottoscrizione sull'atto per il quale il codice di procedura pernale prevede tale formalità.

Quanto costa

Le autentiche sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.18 del d.P.R. n.115/2002.

Per ulteriori informazioni sull'autentica di firma, consultare la relativa pagina di questo sito.

Vincoli

La firma deve essere fatta alla presenta del pubblico ufficiale che deve autenticarla.

Trasparenza

Modalità di avvio

Richiesta di parte anche verbale

Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale

No

Provvedimento finale

Rilascio di firme autenticate

Responsabile del procedimento

Federica Bevilacqua

Alessia Nistico’

Responsabile del Settore

            Nicola Pariano

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Responsabile del Settore

 

Riferimenti normativi

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
art.39 del d.Lgs. n.271/1989
art. 185 codice penale
art. 100 codice di procedura penale

Ultima modifica: venerdì, 01 marzo 2024

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